400 candidati pugliesi in corsa per le elezioni politiche del 4 febbraio
Primo test per il Rosatellum. Una legge elettorale per la Camera e per il Senato che nelle intenzioni di chi l’ha approvata (Pd-Ap-Fi-Lega) dovrebbe armonizzare i sistemi di elezione per gli inquilini di Montecitorio e palazzo Madama nella 18° legislatura in modo da assicurare maggioranze omogenee a sostegno di un governo. Se ciò si concretizzerà lo si saprà solo una volta scrutinate le schede e assegnati i seggi. Una legge complessa nella distribuzione dei seggi dopo il voto, per il quale non è prevista la possibilità di “scappatelle” al chiuso della cabina: non c’è voto disgiunto, e non si potrà barrare la casella del listino della coalizione A e il candidato uninominale della coalizione B. Un sistema definito “misto” ma di fatto prevalentemente proporzionale, che comunque vedrà gli elettori (ma non i minori di 25 anni per il Senato) alle prese con due schede: una per la Camera e una per il Senato. L’assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto- Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla legge (3% dei voti a livello nazionale per le liste non coalizzate, 10% per le coalizioni). Quando l’elettore, munito di certificato elettorale e documento di identità (ma senza cellulare, che è vietato portare in cabina) arriva al seggio riceve la scheda per la Camera e la scheda per il Senato (sempreché abbia compiuto 25 anni, età minima per godere dell’elettorato attivo, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede avranno il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate. I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Da tenere presente che il voto così espresso vale per l’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Se, invece, il segno è tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale. Sono spiegazioni che in realtà l’elettore troverà scritte anche nella parte esterna della scheda elettorale, che esplicita come: il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa; il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. E ancora: se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale. Tuttavia, se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto. In sostanza, quando si sceglie il candidato uninominale e si vuole votare anche una lista, bisogna essere certi che vi sia stato il collegamento tra i due. Una novità di questa tornata elettorale, è il cosiddetto «tagliando anti-frode»: l’appendice cartacea di cui sono dotate le nuove schede elettorali, con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna. Un adempimento che, in teoria, potrebbe allungare un po’ i tempi delle operazioni di voto. Quanto allo scrutinio, alle 23 di domenica 4 marzo si procede prima all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, si comincia lo spoglio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede della Camera dei deputati.